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Selezione di proposte
(art. 37 bis legge 109/94, come sostituito dall'art. 153 del D.Lgs n. 163/06)
L'articolo prevede la pubblicazione di un avviso indicativo di selezione di proposte relative alla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità inseriti negli strumenti di programmazione previsti dalla legge, da realizzare con risorse totalmente o parzialmente a carico di promotori privati. Tali proposte devono essere presentate entro il 30 Giugno di ogni anno, con possibilità di proroga al 31 Dicembre.
· su proposta del promotore
(art 37-quater legge 109/94, come sostituito dall'art. 155 del D.Lgs n. 163/06)
L'articolo prevede l'indizione di una gara ad opera della stazione appaltante, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore, con l'obiettivo di selezionare le due migliori offerte che si contenderanno tramite procedura negoziata, con il promotore stesso, l'aggiudicazione del contratto di concessione.
· su proposta della Stazione appaltante
(art 19 comma 2 legge 109/94, come sostituito dall'art. 143 del D.Lgs n. 163/06)
È possibile realizzare un'opera pubblica con lo strumento della concessione avente ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dell'opera e la sua gestione funzionale ed economica. L'obiettivo della concessione è di consentire la realizzazione dell'opera facendo ricorso al capitale privato; il concessionario rientrerà delle spese attraverso i proventi della gestione. Il costo di realizzazione può essere parzialmente finanziato dall'amministrazione concedente.
Gare di concessione di servizi
(D.lgs. 157/95, 158/95 e 164/00, D.Lgs. 163/06)
Si tratta prevalentemente di gare aventi ad oggetto la concessione della gestione di servizi pubblici (reti e impianti idrici, gas, illuminazione pubblica, illuminazione votiva, segnaletica e pubblicitari, verde pubblico, sport, sanità, attività ricettive, ecc.) attraverso strutture esistenti. In questi casi la componente "costruzione" risulta secondaria rispetto alla gestione in quanto limitata al miglioramento e alla riorganizzazione di strutture esistenti. Per questa procedura è normalmente il privato (concessionario) che paga un canone concessorio, anche se non è escluso un contributo pubblico.
In questo gruppo vengono incluse tutte le altre formule di collaborazione pubblico private previste dalla normativa vigente, riconducibili a tre categorie principali:
· Partenariato societario:
§ STU (art.120
§ società miste per l'esercizio di servizi pubblici (116 del T.U. D.lgs. 267/2000);
· Programmi per la riqualificazione urbana:
§ contratti di quartiere II (D.M. 27 Dicembre 2001, n.2522);
§ programmi edilizi (P.R.U., P.R.U.S.S.T., o quelli previsti dai D.M. 27 Dicembre 2001 nn. 2521 e 2523);
· Sponsorizzazioni: (art 119.del T.U. D.lgs.267/2000 e art 43 legge 449/1997.